La famiglia è un divenire di eventi da gestire con responsabilità al fine di preservarne il valore nel tempo. A titolo di esempio, indichiamo di seguito alcuni ambiti in cui l’intervento della Fiduciaria può agevolare il raggiungimento di tale scopo:
L’apertura di conti correnti e depositi titoli a nome della Fiduciaria, consente di amministrare il proprio patrimonio senza apparire mai in prima persona. In tal caso, i valori fiduciariamente intestati saranno amministrati dalla Fiduciaria, che darà esecuzione alle istruzioni che le saranno impartite dal proprio cliente.
In caso di valori depositati su rapporti di conto corrente e di deposito titoli aperti presso istituti esteri, l’intestazione fiduciaria fa venir meno l’obbligo d’indicare tali valori nel proprio Quadro RW e di assolvere al pagamento delle imposte sui redditi generati dai valori stessi in sede di dichiarazione annuale poiché, previo esercizio, nei casi consentiti dalla legge, dell’opzione per il regime del c.d. “risparmio amministrato”, detti redditi saranno assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta applicata dalla Fiduciaria, che provvederà a riversala all’Erario senza far emergere il nome del cliente.
Tali risultati, possono essere conseguiti utilizzando sia il tradizionale mandato fiduciario con intestazione, che il mandato fiduciario senza intestazione; in quest’ultimo caso, infatti, la fiduciaria assumerà l’amministrazione di beni che rimangono intestati al fiduciante il quale, anche in tale ipotesi, è esentato dalla compilazione del quadro RW e dal dover assolvere personalmente agli obblighi tributari italiani in relazione ai beni detenuti all’estero, dal momento che vi provvederà quest’ultima quale intermediario finanziario italiano (v. Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13 settembre 2010, n.45/E nonché Risoluzioni n. 61/E del 31 maggio 2011 e n. 23/E dell’8 marzo 2012).
Analogamente, è possibile sottoscrivere tramite Fiduciaria mandati di gestione patrimoniale sia in Italia che all’estero. Anche in tal caso valgono, in linea di principio e senza addentrarci in particolari, le indicazioni sopra riportate che, più in generale, trovano applicazione per qualsiasi tipo di valore estero fiduciariamente amministrato, quali ad esempio immobili e partecipazioni in società estere.
In caso di finanziamento controgarantito ottenuto da istituto bancario estero senza stabile organizzazione in Italia, gli interessi passivi pagati alla banca sono assoggettati a ritenuta. Nel caso in cui il finanziamento controgarantito sia ottenuto tramite Fiduciaria, quest’ultima assolverà la funzione di sostituto d’imposta, versando all’Erario la ritenuta prevista dall’art. 26, comma 5, del DPR 600/73 in maniera anonima, esentando il fiduciante dall’obbligo di presentazione del quadro RW (v. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 89/E del 25 settembre 2012).
La Fiduciaria può sottoscrivere polizze assicurative sulla vita con Compagnie di diritto italiano o estero, sia come contraente che come beneficiario, in esecuzione di mandato conferitole dal proprio fiduciante il quale, naturalmente, conserva sempre il diritto di disporre dei valori oggetto del mandato. L’intestazione fiduciaria è particolarmente indicata in caso di sottoscrizione di polizze assicurative di diritto estero, poiché in tali casi la presenza di una fiduciaria italiana consente al fiduciante:
L’intestazione fiduciaria consente di evitare la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi consentendo, nel pieno rispetto della legge, una maggiore riservatezza relativamente alla detenzione del proprio patrimonio all’estero.